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RIPARTO GIURISDIZIONALE

RIPARTO GIURISDIZIONALE

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7822/2020, hanno stabilito che, in relazione all’attuazione della pretesa tributaria manifestatasi con un atto esecutivo (es. pignoramento verso terzi) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione circa ogni questione con cui si reagisce all’atto esecutivo in relazione a fatti incidenti sulla pretesa tributaria verificatisi fino alla notificazione della cartella esattoriale, dell’intimazione di pagamento o al momento dell’atto esecutivo.
Al giudice ordinario, invece, spetta la cognizione delle questioni inerenti la forma e la legittimità formale dell’atto esecutivo, indipendentemente dalla valida notifica, nonché la decisione su atti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis e successivi alla valida notifica.

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