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CODICE DELLA STRADA

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La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con l’Ordinanza n. 19732/2024, ha ribadito l’importanza delle verifiche periodiche di funzionalità e taratura per le apparecchiature di misurazione della velocità. Questa decisione arriva a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Corte Cost. n. 113/2015), che impone tali verifiche per garantire l’affidabilità dei dispositivi.
In caso di contestazioni sull’affidabilità degli apparecchi, i giudici sono obbligati a verificare se le verifiche siano state eseguite. Non è sufficiente che l’apparecchiatura sia omologata; è necessaria la prova della taratura periodica, che deve essere fornita dall’amministrazione che ha emesso la contestazione. Questa prova non può essere sostituita da altri mezzi se non dalle certificazioni di omologazione e conformità.
La Corte ha chiarito che il verbale di contravvenzione non costituisce prova sufficiente del corretto funzionamento dell’apparecchio, in quanto non ha fede privilegiata sulla percezione sensoriale degli agenti al momento della rilevazione della velocità. Tale decisione rafforza la tutela dei diritti degli automobilisti, garantendo che le multe siano basate su rilevazioni accurate e verificate.
Questa ordinanza, richiamando precedenti sentenze (Cass. n. 533/2018, Cass. n. 14597/2021, Cass. Sez. 2 n. 6579/2023), sottolinea la necessità di dimostrare con apposite certificazioni il corretto funzionamento degli strumenti di misurazione, indipendentemente dalla modalità operativa degli stessi, automatica o con operatori presenti.

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