FAQ

Nozioni di natura legale

No, il lavoratore può essere legittimamente licenziato dal datore di lavoro solo dopo che sia trascorso il termine di conservazione del posto di lavoro (cosiddetto periodo di comporto), a meno che il licenziamento non sia dovuto a giusta causa oppure non sia sopravvenuta un’infermità permanente del lavoratore. In quest’ultimo caso, il licenziamento è legittimo se il dipendente non può essere adibito, presso lo stesso datore di lavoro, a mansioni equivalenti od anche inferiori a quelle svolte.

I requisiti sono i seguenti: a) essere riconosciuti invalidi con una riduzione della capacità lavorativa ridotta di un terzo (ossia il 67% d’invalidità); b) l’anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 contributi settimanali) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno di invalidità; c) l’assicurazione presso l’I.N.P.S. da almeno 5 anni.
Nel caso in cui l’assegno risulti di importo molto modesto e l’interessato percepisca bassi redditi, l’importo della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all’assegno sociale. L’assegno non può comunque superare l’importo del trattamento minimo I.N.P.S.

L’amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire: tale istituto si distingue dall‘interdizione e dall‘inabilitazione, in quanto l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.

Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione stabilendo che “non trova applicazione il disposto dell’art. 155-quaterc.c., introdotto dalla legge n° 54/2006, secondo cui il diritto al godimento della casa coniugale viene meno (oltre che per l’ipotesi in cui non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o contragga nuovo matrimonio) qualora, in sede di separazione personale, il coniuge affidatario della prole intraprenda una relazione “more uxorio” con altro partner”.

La riparazione di un terrazzo a livello di proprietà esclusiva segue lo stesso regime giuridico previsto per la riparazione del lastrico solare con funzioni di copertura: pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni provenienti dal terrazzo deteriorato per difetto di manutenzione, risponde il condominio in proporzione di due terzi ed il titolare della proprietà esclusiva del terrazzo nella misura del residuo terzo.

No, in quanto la sospensione dell’esecuzione degli sfratti è prevista solamente per i provvedimenti di rilascio per finita locazione e non anche per quelli per morosità: infatti, più volte è stata emanata una normativa che ha previsto che fossero sospese le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore ad € 27.000, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

In mancanza dell’indicazione di un termine da parte del Comune competente inferiore ai novanta giorni previsti dalla Legge, si forma il silenzio – assenso: pertanto, l’istante potrà procedere all’apertura, al trasferimento di sede o all’ampliamento di una media struttura di vendita.

In siffatta ipotesi occorre distinguere due casi: il primo si configura laddove l’opera pubblica non sia stata eseguita, e siano decorsi i termini concessi o prorogati dalla Legge. Il secondo riguarda il caso in cui, dopo l’esecuzione totale o parziale dell’opera medesima, alcuni beni espropriati non abbiano ricevuto la destinazione prevista dalla Legge stessa. Nel primo caso, il cittadino è titolare di un diritto soggettivo alla retrocessione, azionabile dinanzi al giudice ordinario. Nel secondo caso, invece, sino a quando l’amministrazione non abbia dichiarato che quei beni non sono più destinati alla realizzazione dell’opera pubblica, il cittadino è titolare di un interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. In ogni caso, la ricorrenza dell’una o dell’altra ipotesi è accertata con riguardo non solo al decreto di espropriazione, ma anche e soprattutto alla dichiarazione di pubblica utilità.