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DIRITTI REALI IMMOBILIARI

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La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19380 del 15 luglio 2024, ha ribadito che la servitù di passaggio generica non consente il transito di automobili sul fondo servente.
La Corte ha richiamato la precedente sentenza n. 5434 del 2010, in cui si stabiliva che, in assenza di una specifica previsione nel titolo costitutivo che lo consenta, il titolare di una servitù di passaggio generica può utilizzare il fondo altrui solo a piedi.
La Cassazione ha precisato che il codice civile stabilisce un ordine preciso delle fonti che regolano l’estensione e l’esercizio delle servitù. La fonte primaria è il titolo costitutivo del diritto, che prevale su qualsiasi altra disposizione normativa. Solo in caso di lacune o imprecisioni nel titolo, si può fare riferimento ai criteri sussidiari previsti dagli articoli 1064 e 1065 del codice civile.
Pertanto, la semplice esistenza di una servitù di passaggio non autorizza automaticamente il passaggio con le autovetture. Per poter utilizzare l’automobile sul fondo servente, è necessario che il titolo costitutivo lo preveda espressamente o che tale uso sia compatibile con la natura e lo scopo della servitù.

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