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DIRITTI REALI IMMOBILIARI

DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 6459/2020) il patto fiduciario con oggetto immobiliare è analogo al mandato senza rappresentanza per cui non occorre la forma scritta a fini di validità.
Il patto fiduciario con oggetto immobiliare, relativo ad un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non necessita della forma scritta ad substantiam, per cui, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
La dichiarazione unilaterale scritta con cui il fiduciario riconosce l’intestazione dell’immobile e promette di ritrasferirlo al fiduciante non costituisce autonoma fonte di obbligazione.
L’obbligo di ritrasferimento dell’immobile discende infatti direttamente dal patto, anche se stipulato verbalmente, e la dichiarazione del fiduciario è una promessa di pagamento, con il solo effetto di confermare l’esistenza del preesistente rapporto nascente dal patto ed esentare il fiduciante a dar prova del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria.

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