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DIRITTI REALI IMMOBILIARI

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19405 del 15 luglio 2024, ha fatto chiarezza sulla disciplina delle distanze tra costruzioni, ribadendo la prevalenza delle norme statali rispetto a quelle locali.
La Suprema Corte ha stabilito che, in materia di distanze tra edifici, l’articolo 9, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968 rappresenta una norma integrativa dell’articolo 873 del Codice Civile.
Ciò significa che, in caso di contrasto tra le norme statali e quelle locali, il giudice deve applicare la disciplina statale, che è immediatamente idonea ad incidere sui rapporti tra privati.
La Cassazione ha precisato che l’articolo 9 del DM 1444/1968 si applica anche alle sopraelevazioni, che sono considerate nuove costruzioni a tutti gli effetti.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che i limiti di distanza previsti dall’articolo 9 del DM 1444/1968 sono inderogabili, anche in presenza di divieti assoluti di costruire.
In tali casi, il giudice deve condannare il costruttore all’arretramento di quanto edificato oltre i limiti, se il costruttore era proprietario di un preesistente volume, oppure all’eliminazione completa della nuova costruzione, se non esiste alcun preesistente volume.

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