DIRITTO DEL LAVORO
- 18 aprile 2020
- Avvocato Garofalo
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Con l’ordinanza n. 7781/2020 la Cassazione ha stabilito che il diritto alla provvigione del mediatore sorge quando il contratto è concluso e ciascuno dei contraenti della compravendita immobiliare può agire per ottenere l’esecuzione in forma specifica dello stesso.
Pertanto, il diritto alla provvigione non è ricollegabile alla stipula del preliminare avente soli effetti obbligatori, perché in questa fase non è possibile considerare il contratto concluso.
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