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DIRITTO DI FAMIGLIA

DIRITTO DI FAMIGLIA

Il decreto di omologa della separazione dei coniugi può essere utilizzato per iscrivere un’ipoteca solo a garanzia di crediti che derivano direttamente dalla separazione stessa.
Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19584 del 16 luglio 2024.
Nella pronuncia, gli Ermellini chiariscono che la possibilità di iscrivere un’ipoteca sulla base del decreto di omologa è una deroga al regime generale previsto dall’art. 2740 c.c., che disciplina i titoli per l’iscrizione di ipoteca. Tale deroga, essendo di carattere eccezionale, deve essere interpretata restrittivamente.
Pertanto, l’ipoteca può essere iscritta solo a garanzia di crediti che trovano causa immediata e diretta nel decreto di omologa, come ad esempio gli assegni di mantenimento o il rimborso di spese sostenute per i figli.
Crediti diversi, anche se connessi alla separazione, non possono essere garantiti con ipoteca sulla base del decreto di omologa. Per questi crediti, la legge prevede strumenti specifici, come l’azione di regresso o il pignoramento.
La Suprema Corte precisa inoltre che l’ipoteca iscritta a garanzia di un credito non derivante dalla separazione è nulla e deve essere cancellata.

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